Statuto
ESTRATTO DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“YACHTING CLUB APRILIA MARITTIMA”
COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione denominata “YACHTING CLUB APRILIA MARITTIMA”, disciplinata dall’art. 36 c.c.
SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale in via del Coregolo n. 7 in località Aprilia Marittima Comune di Latisana (Ud).
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’assemblea degli associati.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro. Non abbraccia alcuna ideologia politica o religiosa, non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità o religione ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare attività, o anche solo contribuire, per lo sviluppo della nautica da diporto e degli sport del mare, nessuno escluso.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- Promuovere, valorizzare e sviluppare la nautica e gli sport del mare in tutte le loro forme e manifestazioni, nei territori degli Stati della Comunità Europea;
- L’organizzazione di attività ludiche, didattiche, ricreative degli sport del mare, nonché unirsi ad altre associazioni aventi lo stesso oggetto sociale o oggetti sociali affini;
- Partecipare e organizzare Congressi e Conferenze, Manifestazioni Nautiche e/o altre Manifestazioni del tempo libero negli Stati della Comunità Europea; durante le manifestazioni e gli eventi ricreativi il Consiglio Direttivo potrà indire concorsi a premi in favore di soci quali lotterie, tombole, aste e similari, con le dovute autorizzazioni amministrative, se necessarie, le quali assumeranno la veste di concorsi privati di club.
- Gestire e amministrare immobili e complessi nautici, darsene marine e strutture sportive, bar e ritrovi sociali, siti in località adibite al diporto nautico del litorale Lagunare e/o nelle vicinanze delle medesime località, utilizzando impianti propri o di terzi, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni o nomine, con l’unico obiettivo di mero autofinanziamento;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie con l’unico obiettivo di mero autofinanziamento;
- Stipulare contratti di sponsorizzazione finalizzati a reperire risorse finanziarie.
- Esercitare attività di natura commerciale con l’unico obiettivo di mero autofinanziamento;
- Realizzare programmi sportivi, culturali e ricreativi, pubblicare giornali o periodici, con l’unico obiettivo di mero autofinanziamento.
- Elaborare studi e progetti finalizzati a mantenere navigabili le darsene gestite e/o amministrate e i canali navigabili di accesso alle Darsene medesime;
- Svolgere le attività sopra richiamate anche con Associazioni di volontariato;
- Coadiuvare gli Amministratori designati, che per titoli, capacità e professionalità possono amministrare Condomini nautici e i cui proventi saranno destinati ad autofinanziamento;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire quanto sovrascritto ai punti a-b-c-d-e-f- g-h-i-k;
RACCOLTA FONDI
L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore.
ASSOCIATI
Gli Associati sono persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e dell’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Gli Associati possono essere persone fisiche, ovvero persone giuridiche, associazioni ed Enti; queste ultime dovranno nominare un rappresentante che partecipi alle assemblee e avrà diritto di voto in nome della società, associazione o ente che rappresenta.
I soci dell’Associazione iscritta possono associarsi personalmente.
I soci si distinguono in 7 categorie:
- Soci Fondatori:
sono coloro che hanno partecipato alla fondazione con la sottoscrizione dell’atto costitutivo. I soci fondatori hanno diritto di veto sulle candidature dei nuovi soci, nonché sulle candidature del consiglio direttivo.
- Soci Fondatori equiparati:
sono coloro i quali per meriti, apporto in termini di capacità specifiche inerenti all’oggetto sociale, hanno assunto la dignità dei fondatori.
- Soci sostenitori:
sono coloro i quali sostengono con liberalità l’attività del Club e versano quote straordinarie, essi hanno diritto di voto
- Soci Ordinari:
sono coloro che condividono l’attività sociale ed hanno diritto di voto
- Soci Tesserati:
sono soci, per lo più stranieri, ma non solo, i quali non frequentano la sede sociale né le attività sociali del club, ma usufruiscono di tutti i servizi che la nostra associazione offre ai Soci Ordinari. Essi non hanno diritto di voto.
- Soci Aggregati:
sono i familiari dei soci effettivi. Le quote dei soci aggregati sono stabilite dal Consiglio Direttivo in misura ridotta.
- Soci Onorari:
Sono coloro che vengono ammessi su invito del direttivo per particolari meriti civili o culturali inerenti o per donazioni liberali all’Associazione. Essi non hanno diritto di voto
- Soci Volontari:
Sono soci volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. Sono soci volontari anche le Associazioni di volontariato. Essi non hanno diritto di voto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
Qualora l’Associazione si avvalga di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa annuale deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l’iscrizione entro al massimo 30 giorni dalla scadenza della tessera; l’ammontare della quota associativa viene decisa dal consiglio direttivo e può essere modificata di anno in anno. Il mancato pagamento della quota, comporta il decadimento dell’Associato.
Sono Associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendo richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di fare copie ed estratti a spese del Socio.
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.
L’ammissione a Socio deve essere avallata da almeno tre Soci.
Sull’istanza si pronunciano i Soci Fondatori che hanno il diritto di veto sull’ammissione del richiedente.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l’Associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso (almeno 30 giorni prima) mediante lettera raccomandata o di altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Associato che sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che minacci l’armonia degli Associati, ovvero che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea degli Associati
- L’Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L’Organo di Controllo.
- I Probiviri
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea degli Associati:
nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell’Organo di Controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità degli Organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’Associato, ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun Associato esprime un solo voto. All’Associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto.
Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, disponibile anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun Associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.
Il voto si esercita in modo palese.
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione e deve essere sempre formato nella sua maggioranza dai Soci Fondatori.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo direttivo:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli Associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli Associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe e/o procure per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri. Il primo direttivo viene nominato nell’atto costitutivo. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche.
Durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta..
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a Terzi sono conferite al Presidente.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le sue funzioni e mansioni saranno assunte dal vicepresidente ovvero da terzi. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
BILANCIO
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Se l’attività principale o esclusiva ha natura commerciale, art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017, il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
L’Associazione deve tenere:
- il Libro degli associati o aderenti;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
l’Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale agli associati durante la propria vita.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli Associati sono trattati in forma elettronica e cartacea per le finalità amministrativo contabili e, qualora venga deliberato dal Consiglio Direttivo, potranno essere comunicati ai soli gli Associati per le promozioni di cui gode l’Associazione. Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 11, per i seguenti motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso estinzione o di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserva ai soci.